Il tribunale ha addebitato alla donna la rottura perché ha abbandonato il tetto coniugale e non ha provato l’insoddisfazione sotto le lenzuola
Treviso, 23 dicembre 2013 -Se ne va di casa accusando il marito di non fare abbastanza sesso e il giudice dà la colpa della separazione a lei (addebitandogliela)perché ha abbandonato il tetto coniugale.
È la sentenza pronunciata dal tribunale di Treviso, la 1212/2013, che sta ora sta spopolando sul web. «Quando un amore è al capolinea, il limite della sopportazione rompe gli argini della pazienza facendo sì che il primo pensiero sia quello di fuggire. Ma questo gesto, compiuto all’interno del matrimonio, può comportare l’addebito della separazione», commenta l’avvocato Barbara Pinelli del Foro di Taranto riferendosi appunto alla decisione del giudice trevigiano.
La causa di separazione ha per protagonisti marito e moglie residenti in città, genitori di un bimbo piccolo. Un matrimonio andato a rotoli perché, ha spiegato la donna in aula, non solo lui era prepotente, ma la trascurava anche sessualmente. Una situazione che si è trascinata per qualche tempo prima che la signora decidesse di fare una scelta drastica: andarsene di casa portando con sè il figlio.
Avviata la pratica di separazione, è arrivato il giorno di presentarsi in aula a sostenere le proprie ragioni. La donna, a provare il suo «disagio», ha chiamato come testimoni la madre e un’amica. Testimonianze che però il giudice ha ritenuto non proprio affidabili. Il perché è facilmente intuibile: difficile che mamà sappia cosa, esattamente, avviene tra le lenzuola. E che stabilisca se il genero è all’altezza dei bisogni e delle aspettative della figlia. Qualcosa di più, probabilmente, può saperlo l’amica, ma in questo caso, evidentemente, le confidenze raccolte non erano sufficienti a dimostrare l’insoddisfazione della donna.
Una caporetto per la signora, tanto più che il marito ha sostenuto che lei lo tradiva. Che la signora cercasse altrove emozioni impossibili nel talamo divento più immacolato di una stanza delle orsoline, questo, evidentemente, per il giudice non rilevava. Ha rilevato, invece, la decisione della donna di andarsene di casa. Perché il tutto coniugale non si abbandona. «Anche se non esiste più il reato di abbandono del tetto coniugale», ha commentato l’avvocato Pirelli, «la condotta in oggetto può essere punita ai sensi dell’articolo 570 del Codice penale che fa riferimento alla “violazione degli obblighi di assistenza familiare».
Il tribunale di Treviso ha dunque sottolineato che l’abbandono della casa coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione salvo che si provi che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge oppure dal fatto che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Sabrina Tomè
Fonte: La Tribuna di Treviso