Il datore può richiedere all’ INPS che la visita di controllo sia effettuata già a partire dal primo giorno di assenza. La richiesta andrà effettuata alla sede Inps nella cui circoscrizione si trova il luogo dove il lavoratore è ammalato, anche a mezzo telefono ove poi faccia seguito un atto scritto.
Fasce di reperibilità: il lavoratore assente per malattia ha l’obbligo di rendersi reperibile, per la visita di controllo, presso il luogo indicato sul certificato medico, nelle seguenti fasce orarie
1) dipendenti pubblici
mattina: dalle ore 9 alle 13
pomeriggio: dalle ore 15 alle 18.
2) dipendenti privati
mattina: dalle ore 10:00 alle ore 12:00
pomeriggio: dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
L’obbligo di reperibilità presso il domicilio sussiste già dal primo giorno di malattia, anche se il certificato medico non sia ancora stato inviato.
Non sono tenuti alla reperibilità al domicilio i lavoratori assenti per infortunio sul lavoro: è nulla la clausola del contratto collettivo che estenda l’obbligo del rispetto delle fasce orarie alle infermità dipendenti da infortunio sul lavoro.
Dal 1° dicembre 2011, la richiesta di visita di controllo deve essere effettuata in modalità esclusivamente telematica; la richiesta è comunicata immediatamente dall’INPS al medico tramite procedura telematica.
L’INPS comunica richiesta direttamente al medico il quale la effettua:
– nella stessa giornata ove la richiesta sia stata effettuata nelle ore antimeridiane
– nella giornata successiva negli altri casi.