L’infedeltà del coniuge è una violazione particolarmente grave che, determinando di regola l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile. Così ha stabilito iltribunale di Nuoro, con la recente sentenza n. 552/2015 (qui sotto allegata), accogliendo la domanda di addebito formulata dalla moglie nei confronti del marito fedifrago.
A tale regola, ha infatti affermato il tribunale sulla scorta della giurisprudenza della Cassazione in materia (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 13747/2003), si deroga soltanto laddove “si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento dei coniugi, da cui emerga la preesistenza di una crisi già in atto”.