SEPARAZIONE: ADDEBITO AL MARITO SE NON PROVA CHE L’AMANTE È ARRIVATA QUANDO IL MATRIMONIO ERA GIÀ IN CRISI

L’infedeltà del coniuge è una violazione particolarmente grave che, determinando di regola l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile. Così ha stabilito iltribunale di Nuoro, con la recente sentenza n. 552/2015 (qui sotto allegata), accogliendo la domanda di addebito formulata dalla moglie nei confronti del marito fedifrago.

divorzioA tale regola, ha infatti affermato il tribunale sulla scorta della giurisprudenza della Cassazione in materia (cfr. Cass. n. 25618/2007; Cass. n. 13747/2003), si deroga soltanto laddove “si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento dei coniugi, da cui emerga la preesistenza di una crisi già in atto”.

E se è vero che grava sulla parte che chiede l’addebito della separazione “l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento dell’altro coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. n. 14840/2006; n. 12383/2005) –