Si sente spesso parlare di registrazioni nascoste di conversazioni all’insaputa dei presenti: la facilità di utilizzo dei cellulari e l’ampia gamma di app dedicate alle “intercettazioni” sembra aver fatto esplodere la mania delle prove per un eventuale processo, complice anche un atteggiamento più smaliziato, da parte dei cittadini, nei confronti della giustizia e della difesa dei propri diritti. Insomma, ci si prepara in anticipo le prove da poter tirare fuori nel corso di un’eventuale causa. E, tra queste, le registrazioni di conversazioni sono tra quelle ritenute, comunemente, tra le più idonee a incastrare la controparte. Ma è davvero così? Quale efficacia potrebbe avere, nel corso di un giudizio, il file audio contenente le ammissioni o le dichiarazioni di una persona se questa è completamente ignara di essere registrata
Se nell’ambito del processo penale c’è un atteggiamento di maggiore elasticità nell’acquisizione e nell’utilizzo di tali prove, in quello civile siamo invece nell’ambito delle cosiddette “riproduzioni meccaniche”, che hanno un’efficacia ridotta, per come a breve si dirà.
È lecito registrare una conversazione?
Prima di tutto, rispondiamo a una domanda comune: quando è possibile registrazione un dialogo all’insaputa dei presenti? Secondo la Cassazione, chi partecipa a una conversazione accetta il rischio di essere registrato e, pertanto, ben si può utilizzare il registratore, ma a condizione che ciò non avvenga in determinati luoghi ove il soggetto registrato fa maggiore affidamento sul rispetto della sua privacy, come la propria casa, gli altri luoghi di privata dimora (anche l’auto personale è ritenuta tale, il garage, ecc.) e il posto di lavoro, l’ufficio, lo studio.
È dunque molto importante che l’acquisizione delle riproduzioni meccaniche da parte dei soggetti in causa sia lecita e permessa. Può accadere, infatti, che le parti abbiano acquisito le prove con mezzi o modalità illegali, illegittimi o contrari a principi stabiliti dal “Testo Unico sulla Privacy” e ai principi costituzionali . Sono, ad esempio, frequenti le acquisizioni illecite di intercettazioni telefoniche non autorizzate o le registrazioni di immagini acquisite con furto o appropriazione indebita.