È un piccolo Statuto dei lavoratori autonomi. Un primo abbozzo di diritti e di welfare per i freelance con partitiva Iva, per i collaboratori ma anche per gli avvocati, gli architetti, gli ingegneri. Un Jobs act per tutto il lavoro autonomo di prima e di seconda generazione con l’eccezione degli autonomi imprenditori, cioè degli artigiani e dei commercianti. Una platea di oltre due milioni di persone che produce più del 10 per cento del nostro Pil e che ha duramente pagato gli effetti della lunga recessione. È la prima volta di una legge di questo tipo. «È una svolta culturale», dice Maurizio Del Conte, professore alla Bocconi, consigliere giuridico del presidente del Consiglio, l’estensore dello Statuto degli autonomi. «Si dà piena dignità al lavoro autonomo, diverso sì dal lavoro subordinato ma non minore», aggiunge Del Conte.
Sono 21 gli articoli che compongono il disegno di legge collegato alla legge di Stabilità (per questo avrà in Parlamento una corsia preferenziale). Insieme alle norme per il lavoro autonomo ci sono quelle per incentivare e rafforzare la diffusione del “lavoro agile”, lavoro subordinato in questo caso che si può svolgere anche da remoto, senza cioè la presenza fisica in azienda. Una novità che si applicherà anche al lavoro pubblico. I lavoratori autonomi avranno diritto alla maternità, alla malattia, al congedo parentale. Le spese destinate alla propria formazione (compresi viaggi e soggiorni) saranno interamente deducibili fino a un massimo di 10 mila euro. Costo dell’intero pacchetto 10 milioni nel 2016 e a regime, a partire dal 2017, 50 milioni l’anno.
Primo obiettivo della legge è impedire le condotte abusive da parte del committente: «Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che – recita l’articolo 3 della bozza del disegno di legge – attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza un congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni». Il contratto deve essere scritto. Il diritto di utilizzare (anche economicamente) il proprio lavoro è riservato al lavoratore salvo che «l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata».