Dal 1° gennaio 2016 il contratto di leasing potrà essere stipulato anche per l’acquisto di un fabbricato abitativo da adibire ad abitazione principale.
Si tratta della novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2016: dal punto di vista civilistico viene stabilito che “la banca o l’intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire l’immobile su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore”.
Ecco condizioni, trattamento fiscale e agevolazioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 per l’acquisto della casa attraverso il contratto di leasing.
Acquisto prima casa con leasing: le condizioni previste dalla Legge di Stabilità 2016
Ovviamente la Legge di Stabilità 2016 prevede delle precise condizioni a carico sia dell’utilizzatore che del concedente.
In particolare, le condizioni che dovranno essere rispettate dall’utilizzatore sono le seguenti:
- assunzione di tutti i rischi relativi alla corretta gestione del bene;
- effettuare il riscatto del bene ovvero procedere alla comunicazione di mancato esercizio nei tempi previsti contrattualmente;
- pagamento dei canoni periodici previsti contrattualmente.
Il concedente, d’altra parte, dovrà:
- risolvere il contratto e richiedere la restituzione del bene in caso di inadempimento dell’utilizzatore;
- restituire all’utilizzatore quanto eventualmente dovuto in caso di cessazione anticipata del contratto.
L’utilizzatore avrà comunque diritto alla sospensione del pagamento dei canoni periodici, dandone opportuna comunicazione al concedente e soltanto in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Alla fine dell’eventuale periodo di sospensione il contratto di leasing sarà prorogato per un periodo pari alla sospensione medesima.