Una sentenza storica! Il tragitto per arrivare in ufficio rientra nell’orario di lavoro e quindi va retribuito. Ma solo ad una condizione

Un impiegato statale timbra il cartellino

Un importante sentenza della Corte di Giustizia Europa chiarisce che gli spostamenti (il tragitto casa-lavoro) rientrano nell’orario di lavoro e sono da retribuire in busta paga. Il caso riguarda i lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso e sono impegnati in spostamenti quotidiani decisi dal datore di lavoro. Vediamo nel dettaglio.

Arriva una importante pronuncia della Corte di Giustizia europea in materia di orario di lavoro: “Il tempo di spostamento deve essere considerato come orario di lavoro”. Più precisamente, i lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso e abituale hanno diritto a vedersi riconosciuto come orario di lavoro retribuito gli “spostamenti quotidiani dal proprio domicilio ai luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal datore di lavoro”.

La sentenza ha un impatto importante sulla determinazione dell’orario di lavoro (e relativi limiti e riposi spettanti) e della retribuzione spettante ai lavoratori che abitualmente svolgono lavori e mansioni per le quali l’utilizzo dell’automobile (aziendale e non) è d’obbligo, come ad esempio i dipendenti addetti alle vendite ed ai rapporti con la clientela. La sentenza chiarisce in quali casi va retribuito il tragitto casa-lavoro.

Secondo la Corte, nel caso in questione, quello dei lavoratori che lavorano svolgendo una mansione per la quale sono abitualmente impegnati in spostamenti quotidiani, essendo i lavoratori sostanzialmente “a disposizione del datore di lavoro”, di fatto mettono le proprie energie lavorative a disposizione di quest’ultimo anche nei trasferimenti casa-lavoro, o per meglio dire, nei trasferimenti dalla propria abitazione al primo cliente (ad inizio giornata lavorativa) e dall’ultimo cliente al proprio domicilio (a fine giornata lavorativa).

Sono orario di lavoro gli spostamenti, chiarisce la Corte, solo nel caso in cui i clienti da raggiungere sono indicati dal datore di lavoro giorno per giorno. E pertanto in questo caso il datore di lavoro sottopone il lavoratore al proprio potere direttivo e di controllo.

Vediamo nel dettaglio il contenuto della Sentenza UE e le motivazioni.