Chi ha smarrito la carta di credito ha diritto al rimborso delle spese fatte da terzi nonostante abbia segnalato con alcuni giorno di ritardo lo smarrimento all’emittente, salvo il caso in cui l’utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave.
Lo ha disposto il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in una sentenza datata 19 gennaio 2016 (qui sotto allegata).
Dinnanzi ai giudice ricorre un uomo la cui carta di credito era stata trafugata o comunque smarrita alla fine di agosto 2011; il ricorrente, tuttavia, si era accorto del fatto solo il 3 settembre e aveva richiesto immediatamente all’emittente di bloccare la carta, provvedendo due giorni dopo a denunciarne lo smarrimento ai Carabinieri.
Tuttavia, nel periodo compreso tra il 27.08.2011 e il 01.09.2011, ignoti avevano indebitamente utilizzato la propria carta di credito, effettuando acquisti per € 32.750,85.
Il cliente chiede al Tribunale il risarcimento del danno per grave inadempimento dell’ente emittente la carta di credito e della banca: sostiene che le sottoscrizioni apposte sui relativi scontrini di pagamento erano palesemente contraffatte e che in precedenza lui steso non aveva mai effettuato pagamenti per importi così elevati, tanto più in un concentrato arco temporale come quello in questione.
Tale richiesta va, tuttavia, disattesa secondo i giudici in quanto, anche ammettendo l’esistenza di inadempimenti imputabili all’ente emittente, per la mancata rilevazione di grossolana falsificazione della firma del titolare sugli scontrini di acquisto e della stessa anomalia nell’utilizzo della carta, per quantità e frequenza, resterebbe a carico del cliente una significativa quota di concorso colposo nella fattispecie produttiva del danno.
Per quanto riguarda la domanda di rimborso, proposta in via subordinata, l’esito è diverso.
Proficuo è il richiamo al D. Lgs. n. 11/2010, il quale prevede che, salvo il caso in cui l’utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, “l’utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento”.