La legge di Stabilità 2016 ha introdotto importanti novità anche per quanto riguarda l’acquisto della prima casa. Dal 1° gennaio non è più ostativo il possesso di un’altra abitazione acquistata con i benefici fiscali, purché sia alienata entro un anno.
Il presupposto della non contemporaneità potrà essere realizzato in un secondo momento
Ad introdurre la novità l’art. 1, comma 55, della legge n. 208/2015, attraverso un’integrazione della disciplina dell’agevolazione contenuta nella nota II-bis. In poche parole, cambiare casa è ora più semplice, poiché il presupposto della non titolarità contemporanea di più alloggi acquistati con l’agevolazione potrà essere realizzato in un secondo momento.
Il regime fiscale agevolato per l’acquisto prima casa differenziato in base all’applicabilità o meno dell’Iva
Se la cessione è imponibile ad Iva, l’agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 4%. Sono inoltre dovute leimposte di registro, ipotecaria e catastale di 200 euro ciascuna, l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.