Nel caso di cambio di compagnia della luce
Non si porranno problemi neanche nel caso in cui l’utente/contribuente cambi societò elettrica. Difatti, “il nuovo fornitore non è tenuto a conoscere il vissuto del nuovo cliente, quindi gli addebiterà le rate corrispondenti al periodo dal momento in cui ha stipulato il nuovo contratto”. In caso di attivazione di una nuova utenza dopo l’emissione delle fatture con scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene tutto addebitato nella prima rata dell’anno successivo dall’impresa elettrica che ha stipulato il contratto.
Arretrati
Per quanto riguarda infine gli arretrati non pagati, il recupero dell’evasione spetterà all’agenzia delle Entrate, “E non è certo compito dei fornitori occuparsene” concludono al ministero, salvo un sollecito inviato in via bonaria.
In ogni caso non c’è distacco della luce in caso di mancato pagamento. Gli arretrati possono essere al massimo quelli degli ultimi 10 anni. In caso di pagamento parziale della bolletta, la priorità va al saldo della quota per l’energia elettrica.
Il canone verrà pagato in dieci rate da gennaio a ottobre ma saranno addebitate più rate se la bolletta è bimestrale o trimestrale.