Cfr. Cass. 30 agosto 2006, n. 18718). L’obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta che l’allontanamento dall’abitazione indicata all’ente previdenziale quale luogo di permanenza durante la malattia sia giustificato solo quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Qualora tale comunicazione sia stata omessa o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto, ma l’omissione o il ritardo devono a [oro volta essere giustificati (cfr. Cass. 9 novembre 2002, 15766).
3.2. – Nella fattispecie la Corte d’Appello ha fondato la propria decisione su un accertamento specifico di merito, direttamente effettuato sulle diverse risultanze emerse, adeguatamente motivato e insindacabile in questa sede. [n particolare, la Corte d’Appello, premesso che il ricorrente “ha senz’altro dato prova dell’esistenza di un motivo socialmente apprezzabile per l’allontanamento”, ha valutato attentamente le risultanze probatorie e le peculiarità della vicenda (partenza per Trento in compagnia della sorella per presenziare al ricovero in ospedale del nipote a seguito di grave incidente stradale) e, considerato che lo stesso lavoratore non ha dimostrato né l’impossibilità di avvisare il datore di lavoro e l’INPS del mutamento di domicilio né l’indifferibilità del viaggio a fianco della sorella, ha ritenuto non giustificata l’assenza dal domicilio conosciuto dall’ente previdenziale. l motivi di ricorso non sono idonei a dimostrare che il lavoratore, durante il periodo di malattia, abbia adottato una condotta diligente volta a consentire all’ente previdenziale i controlli sanitari; i suddetti motivi sono volti a prospettare una ricostruzione esegetica della normativa applicabile che non trova alcun recepimento nella giurisprudenza consolidata di questa Corte.
Invero, l’obbligo dell’INPS di erogare l’indennità di malattia permane, anche a fronte di un comportamento del lavoratore che si sottragga alla verifica sanitaria, solamente ove ricorrano serie e comprovate ragioni, quale l’indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio, e considerato l’obbligo di cooperazione in capo all’assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela. Il ricorso non ha illustrato quali erano le ragioni di indifferibilità dell’allontanamento dal domicilio dei lavoratore e non ha nemmeno fornito i motivi della mancata collaborazione con l’ente previdenziale. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, nel caso di specie non ricorre né un caso di forza maggiore né una situazione cogente che abbia reso indifferibile la presenza dei lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, bensì una mera opportunità di assistere un proprio familiare. Né è emersa la collaborazione dei lavoratore con l’ente previdenziale in ordine al mutamento di domicilio durante il periodo di malattia, comunicazione imposta dall’obbligo di diligenza preordinato a consentire i controlli sanitari.
4. — Non deve provvedersi sulle spese, non avendo l’INPS svolto attività- difensiva.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Nulla sulle spese.
Roma, 4 marzo 2016
fonte laleggepertutti