Per avviare tale procedimento, che avviene innanzi a un ispettore del Ministero del Lavoro, è necessario che il lavoratore depositi una specifica richiesta presso la DTL territorialmente competente.
Dopo tale istanza, il funzionario della DTL convoca datore di lavoro e lavoratore per tentare la conciliazione. Se l’accordo non riesce, può seguire un’ispezione in azienda per verificare se le lamentele del dipendente sono fondate o meno.
Se invece le richieste di intervento sono caratterizzate dalla denuncia di irregolarità significativamente gravi ed incisive è necessario procedere direttamente all’accertamento ispettivo.
Le parti possono presentarsi al tentativo di conciliazione monocratica personalmente (con o senza assistenza sindacale o professionale) oppure rappresentate da persone munite di valida delega a transigere e conciliare.
In caso di accordo, il procedimento ispettivo si estingue mediante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore.
Il mancato versamento degli importi contributivi, nella misura e nei modi concordati, segnalato degli Istituti creditori, determina l’immediata attivazione della procedura ispettiva.
Se all’incontro conciliativo non compare il datore di lavoro, scatta sempre l’ispezione. Se invece non compare il dipendente, non consegue necessariamente l’attivazione dell’accertamento ispettivo, soprattutto in assenza di elementi utili ad un possibile riscontro dei fatti denunciati.
L’accertamento ispettivo viene attivato, inoltre, in caso di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale.
La diffida dell’avvocato e la negoziazione assistita
Il dipendente può sempre chiedere al proprio avvocato di inviare al proprio datore di lavoro moroso una diffida contenente un sollecito di pagamento.
Si segnala peraltro che, una recente riforma in esame al Parlamento, estende anche alla materia del lavoro la possibilità (non l’obbligo) di attivare, prima della causa, la cosiddetta negoziazione assistita: si tratta di una sorta di invito che l’avvocato del lavoratore invia alla controparte, chiedendole di partecipare a un iter concordato tra le parti e rivolto a trovare una soluzione bonaria alla controversia. L’eventuale accordo avrà la stessa efficacia di una sentenza.