Indennità di maternità, ecco quanto vale in base al lavoro della madre

Un figlio dà diritto a un’indennità per la madre, per il periodo in cui non può (e per legge non deve) lavorare per prendersi cura del bebè, ma tale indennità varia in base all’attività lavorativa della madre. Ecco quindi, come da analisi di Pensioni&Lavoro, quale è l’indennità corrisposta a seconda dell’attività lavorativa svolta.

Lavoratrici dipendenti: godono di un’astensione obbligatoria, 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto (ma possono optare per 1 più 4 mesi prima e dopo il parto), durante la quale percepiscono un’indennità pari all’80% della retribuzione (che molti contratti di categoria portano al 100%) mentre l’importo dell’assegno per astensione facoltativa, per 6 mesi complessivi entro l’anno di vita del bambino, è pari al 30% della retribuzione.

Domestiche: l’Inps riconosce un’indennità di maternità pari all’80% del salario convenzionale sul quale sono versati i contributi orari nel periodo di astensione obbligatoria. L’indennità è calcolata tenendo conto solo dei periodi di lavoro svolti come domestica e viene corrisposta solo in presenza di precise condizioni: il versamento di almeno 52 contributi settimanali (cioè per un anno) nei 24 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria o, in alternativa, il versamento di almeno 26 contributi settimanali (cioè 6 mesi) nei 12 mesi prima dell’astensione obbligatoria, anche se tali versamenti riguardano attività diverse dal lavoro domestico.

Lavoratrici autonome: hanno diritto a un’indennità per i 2 mesi precedenti e i 3 mesi successivi il parto pari all’80% del minimale di stipendio su cui si pagano i contributi, ma nel calcolo delle giornate di questi mesi sono escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali. Per l’astensione facoltativa (massimo 3 mesi nel primo anno di vita del bambino), l’indennità è pari al 30% del minimale di stipendio su cui si pagano i contributi.