In virtù di tale principio, non è punibile chi:
ha commesso un determinato fatto di per sé illecito (ad esempio un omicidio);
costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o un diritto altrui;
purché lo abbia fatto per scongiurare il pericolo attuale di un’offesa ingiusta;
sempre che il comportamento difensivo (che deve essere giustificato con la legittima difesa) non risulti eccessivo, ma proporzionato all’offesa
Questo significa che:
se entra dentro casa un ladro disarmato, io non potrò sparargli in quanto la mia difesa sarebbe decisamente sproporzionata rispetto al danno che potrebbe arrecarmi e, soprattutto, perché non vi sarebbe alcun pericolo per la mia vita;
se entra dentro casa un ladro armato, esisterà un concreto pericolo per la mia vita e per quella degli altri presenti in casa e ciò giustificherà la mia eventuale reazione (sparare).
È necessario: