Agenti di Polizia Locale in borghese per sorpendere chi usa il telefono in auto

Vigili in borghese per sospendere chi usa il telefono in auto. Le prime prove in Romagna, Toscana e Lombardia. In estate, è stata la volta della Sicilia, a Palermo, con discreti risultati

Chat, telefonate al volante, distrazioni che possono causare gravi incidenti alla guida. Vestiti con abiti civili, in motocicletta, affiancano le auto con i conducenti al telefono, li fermano e li multano. Questa soluzione è arrivata la scorsa primavera dopo la pubblicazione dei dati sulle multe in città: su oltre 13 mila verbali, con relative sanzioni, effettuati dalla Polizia Municipale lo scorso anno, soltanto 10 erano riferiti all’uso del telefonino alla guida.

In estate è stata la volta della Sicilia: ventiquattro automobilisti multati a Palermo solo il primo giorno di prova, perchè utilizzavano il telefonino alla guida.

Per ogni contravventore scatta la sanzione di 161 euro e sono stati decurtati 5 punti dalla patente, come previsto dal codice della strada. La legge prevede che coloro che dovessero commettere la stessa violazione nell’arco di due anni incorreranno nella sanzione aggiuntiva della sospensione della patente da uno a tre mesi, decisa dalla Prefettura.

Dopo il caso romagnolo e siciliano, sono numerose le città che stanno iniziando ad optare per questa soluzione. Si hanno notizie, nel tempo, da Varese a Parma fino a Firenze.

La legittimità – Molti sono i dubbi su questa pratica. A tal proposito, nel 2014 si è espresso il sito diritto.it rispetto un caso di Trento.

Il giudice di pace di Trento infatti con sentenza n. 157 del 10 maggio 2014, ha stabilito che le multe comminate da agenti della polizia municipale in borghese e fuori servizio sono illegittime.

Il caso di specie riguardava un agente di polizia locale, sceso dalla propria autovettura, per contestare ad un automobilista l’infrazione del tentato sorpasso allorquando altre autovetture erano in coda, procurata da un camion della nettezza urbana che era rimasto bloccato a causa della neve, minacciando una multa, pur non qualificandosi come vigile urbano esibendo il tesserino di riconoscimento, così come prevede l’art. 12, comma 5 del Codice stradale, il quale prevede che «i soggetti indicati nel presente articolo … quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento» e trasmettendo la sanzione amministrativa, nei giorni successivi, nell’abitazione dell’automobilista.

Il giudice di pace di Trento si è mosso in linea con quanto disposto dalla Corte di Cassazione, sez. II, civile, con la sentenza 3 marzo 2008, n. 5771, che aveva evidenziato la nullità del verbale di contestazione per violazione delle norme del C.d.S. redatto da un agente della polizia municipale in abiti civili, fuori dal servizio e a bordo della propria autovettura.

Ad avviso dei giudici della Suprema Corte, in virtù del combinato disposto degli artt. 13 della L. n. 689/1981 e 1 della L. n. 65/1986, i vigili della polizia municipale sono competenti all’accertamento di tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative; inoltre alla polizia municipale sono altresì attribuite, in virtù dell’art. 5 della L. n. 65/1986, funzioni di polizia giudiziaria.

Di conseguenza gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, in conformità della regola generale stabilita dalla L. n. 689/1981, art. 13, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio.

Occorre aggiungere che l’art. 57 c.p.p. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria «le guardie dei Comuni», con competenza «nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza».